La legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ha abolito il regime vincolistico previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 ( meglio conosciuta come "equo canone" ) che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito.
Oggi vi sono varie tipologie di contratti, ma due sono quelli principali:
il contratto "a canone libero", in cui le parti (proprietario e inquilino) stabiliscono liberamente l'ammontare del canone e le altre condizioni della locazione con l'unico obbligo di rispettare la durata minima di 4 anni più 4 di rinnovo, tranne casi particolari tassativamente previsti (subentro del proprietario, vendita o integrale ristrutturazione dell'immobile, ecc.);
il contratto "a canone concordato" con il corrispettivo stabilito in accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari. La durata della locazione è di 3 anni più 2 di rinnovo automatico (o 3 previa intesa) tranne casi particolari.
I contratti di locazione si distinguono poi in contratti: A) ad uso abitativo, B) ad uso transitorio, C) ad uso studenti universitari.
Le principali caratteristiche sono:
A) Ad uso abitativo a canone concordato - durata del contratto: 3 anni + 2; - entità del canone: fissata dall’accordo territoriale tra Sindacati degli inquilini e Associazioni dei proprietari (dipende da comune a comune). - agevolazioni fiscali per il proprietario - agevolazioni fiscali per gli inquilini: in base alle fasce di reddito;
B) Ad uso transitorio può essere stipulato solamente in presenza di comprovate particolari situazioni in capo al locatore (es. necessità personale, ecc.) o dell’inquilino (es. contratto di lavoro a tempo determinato). - durata: minimo 1 mese, massimo 18 mesi non rinnovabili; - canone: concertato; - agevolazioni fiscali: nessuna.
C) Ad uso studenti universitari - durata: minimo 6 massimo 36 mesi; - canone: fissato dall'accordo territoriale tra organizzazioni sindacali, Università e associazioni degli studenti; - previste agevolazioni fiscali per il proprietario
L'importo del deposito cauzionale non può superare tre mensilità del canone pattuito: una cauzione di entità superiore è nulla, mentre è possibile la pattuizione di una cauzione di misura inferiore. Se il contratto non prevede alcuna cauzione, si deve intendere che i contraenti vi hanno rinunciato.
Gli adempimenti saranno effettuati mediante comunicazione telematica alltraverlo la compilazione del Modello RLI predisposto dall'Agenzia delle Entrate