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Vertenze di Lavoro

Vertenze di Lavoro e recupero dei crediti maturati e non percepiti

Vertenze di Lavoro e recupero dei crediti maturati e non percepiti - STUDIO LABOR SRL

ELABORAZIONE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE

La vertenza di lavoro è la denuncia che può proporre il lavoratore, per rivendicare la tutela e/o la reintegrazione di diritti derivanti dal contratto di lavoro. La casistica per promuovere una vertenza è data da una tipologie di disfunzioni e/o anomalie del rapporto di lavoro imputabili ad un inadempimento del datore di lavoro. Le elaborazioni vengono effettuate attraverso un software dedicato, che consente di gestire il calcolo sia di rapporti di lavoro sommerso che regolare. Sarà  possibile prendere in considerazione anche casi di passaggio di livello/categoria; Oltre ai conteggi ordinari (differenze retributive lorde mese per mese, differenze sull`indennità  sostitutiva del preavviso e sull`accantonamento per t.f.r., interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ).

E’ possibile calcolare anche le totalizzazioni degli importi al netto delle trattenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore. I conteggi vengono sviluppati con prospetti riassuntivi analitici (cartacei o su file pdf) per il singolo lavoratore e complessivi per più lavoratori in caso di vertenza plurima in modo da consentire la predisposizione di un fascicolo completo della vertenza con eventuali allegati di documentazione e prospetti di liquidazione. Ai sensi dell’ art. 410 bis C.P.C. il tentativo di conciliazione presso la Commissione provinciale di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, trascorso inutilmente detto termine il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato e si può procedere in giudizio.

Obiettivo dello Studio Labor è quello di tutelare e recuperare crediti, differenze salariali, tutelare gli interessi dei lavoratori nelle procedure concorsuali, impugnare licenziamenti per consentire al lavoratore il rientro al lavoro o il risarcimento del danno.

 

Il servizio è di natura Professionale e viene curato senza l'ausilio di alcun sindacato nei tempi piu brevi possibili cercando di ottenere il massimo di quanto spettante nella fase conciliativa e transattiva

Tentativo di Conciliazione 410 c.p.c

Tentativo di Conciliazione 410 c.p.c - STUDIO LABOR SRL

Con l’entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha modificato l’art. 410 c.p.c., a far data dal 24 novembre 2010, chi intende proporre un’azione in giudizio non è più obbligato a promuovere un previo tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione, quindi, torna ad essere facoltativo.  Permane la obbligatorietà del tentativo di conciliazione unicamente in relazione  ai contratti certificati in base al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd Legge Biagi),  come espressamente previsto dal combinato disposto del secondo comma  dell’articolo 31 della legge 183/2010 e del quarto comma dell’articolo 80 del  decreto legislativo ora citato. In tali casi, peraltro, il tentativo di  conciliazione dovrà essere svolto - nelle modalità descritte dall’art. 410  c.p.c., come novellato dal Collegato lavoro ed in conformità ai regolamenti  delle commissioni di certificazione - presso la sede medesima che ha emanato il  provvedimento dì certificazione. Si deve ricordare, a tale riguardo, come, in  questi casi, il tentativo sia obbligatorio non solo nei confronti delle parti  che hanno sottoscritto il contratto certificato, ma anche - in ragione della  efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell’art. 79 d.lgs. n.  276/2003 nei confronti dei terzi interessati (ad esempio gli enti  amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l’atto di certificazione.  Secondo la nuova formulazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 276/2003 la  certificazione si estende non solo ai contratti di lavoro e di appalto (art. 84  d.lgs. n. 276/2003), bensì a tutti i contratti in cui sia dedotta - direttamente  o indirettamente - una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo, potrà  quindi essere certificato il contratto di somministrazione, vale a dire il  contratto, di per sé di natura commerciale, tra una agenzia per il lavoro e un  utilizzatore, in quanto oggetto di questo contratto è la fornitura di forza  lavoro, come peraltro già affermato da questo Ministero nella risposta ad  interpello n. 81/2009. Il testo dell’art. 410 c.p.c. in vigore dal 24  novembre 2010 introduce per il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione,  valido sia per il settore privato che per quello pubblico, numerose innovazioni  per il ruolo delle Direzione provinciali del lavoro, presso le quali seguita a  trovare sede la Commissione dì provinciale di conciliazione.
Visualizza articolo completo  Conciliazione facoltativa cause lavoro 410 cpc

Tentativo di conc. in sede Sindacale art.411 cpc

La conciliazione  è quella di cui all’art. 411 comma 3° c.p.c. ossia la c.d Conciliazione delle controversie di lavoro in sede sindacale.  Ebbene questa conciliazione deve avvenire con la sottoscrizione delle parti interessate (lavoratore e datore di lavoro) e la norma non richiede un ruolo attivo di assistenza sindacale limitandosi la presenza del sindacalista a una generica assistenza, anche a fronte di accordi già raggiunti esternamente.
L’accordo di conciliazione in sede sindacale è depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il Giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Diffida Accertativa art. 12 legge 124/2004


La diffida accertativa per crediti patrimoniali è un istituto introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 12 del Dlgs n. 124 del 23 aprile 2004, finalizzato ad assicurare la tutela patrimoniale dei crediti maturati durante il rapporto di lavoro che ha attuato la delega contenuta nell’art. 8 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, la quale richiedeva esplicitamente una semplificazione delle procedure per la soddisfazione dei crediti di lavoro. L’utilizzo della diffida accertativa è ammessa dalla legge, ad opera del personale ispettivo delle Direzioni territoriali del lavoro, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro.

 

Lo Studio può assistere il lavoratore per tentare di ottenrere la diffida da parte del Ministero del Lavoro qualosa sussistano i requisiti previsti dalla normativa in materia di crediti patrimoniali certi.

Ricorso per ingiunzione art. 633 cpc e 642 cpc

Il ricorso per decreto ingiuntivo in materia di lavoro ha, per lo più, ad oggetto il pagamento delle somme a vario titolo spettanti al lavoratore in relazione al rapporto lavorativo in corso o esaurito. Così come in via generale previsto nell'ambito dei procedimenti monitori dagli artt. 633 cpc e ss, ai fini di proporre un ricorso per decreto ingiuntivo in materia di lavoro, occorre produrre la prova scritta del credito vantato. All'uopo, la documentazione cui più di frequente si ricorre è costituita dalle buste paga o dal CUD emesso da parte datoriale.

Con questa procedura monitoria il Giudice del Tribunale del Lavoro emette titolo d' ingiunzione al pagamento nel giro di circa 15-20 giorni che dovrà essere notificato tramite Ufficila Giudiziario al datore di lavoro che ha tempo 40 giorni per l'opposizioni e 10 giorni per pagare dal momento in cui si intima precetto.

 

Lo Studio può assistere il lavoratore affinchè possa ottenere il titolo provvisoriamente esecutivo per intimare il pagamento al datore di lavoro insolvente.