ON LINE SENZA CODE CONTESTUALE VOLTURA IMMOBILI
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. L'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività , che per le passività . Con l'approvazione ministeriale del nuovo modello di "Dichiarazione Unica di Successione e Voltura Catastale" è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione e le relative domande di voltura catastale per via telematica alle Agenzie delle Entrate di competenza; soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione unica di successione e voltura catastale automatica sono obbligati alla auto-liquidazione ed al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, della tassa ipotecaria e dei tributi speciali.
II servizio prevede l'assistenza completa: oltre alla compilazione della dichiarazione di successione, provvederemo alla registrazione degli immobili a nome degli eredi sia all'Ufficio tavolare che al Catasto. Il tutto viene garantito inoltre con un notevole risparmio di denaro rispetto ai prezzi praticati dagli studi notarili. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di successione è di 12 mesi dalla data di apertura. Fino a quando non sia scaduto il termine di 12 mesi, la dichiarazione di successione e voltura catastale automatica potrà essere modificata con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva o integrativa.
Nel caso di residenza all'estero del defunto, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. In caso non sia possibile risalirvi la denuncia va presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di ROMA 6, Via Canton, 20 - CAP 00144 Roma. Le tariffe variano a seconda dell'asse ereditario complesivo e sono escluse dalle imposte obbligatorie, ipotecaria, catastale e di bollo. L'Imposta di bollo per voltura catastale è pari a € 71,00 - Imposta ipotecaria e catastale minimo è pari a € 200,00
A seguito dell' entrata in vigore dell' art. 15 comma 1 della legge 12 novembre 2011 n° 183 che di fatto abolisce il rilascio di certificati da parte delle pubbliche amministrazioni quando le certificazioni devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni o gestori pubblici. Il cittadino che dovrà fornire dei certificati su stati, qualità personali e fatti, a pubbliche amministrazioni dovrà in pratica sostituirli con le autocertificazioni prodotte da lui stesso. Quindi per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione di successione non sarà più necessario richiedere i certificati o gli stati di famiglia presso il comune.
Offiramo la possibilità di pubblicazione di testamenti e qualsiasi atto pubblico attraverso un Notaio di nostra fiducia