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Paghe Colf e Badanti

Gestione paghe Colf e Badanti

Gestione paghe Colf e Badanti - STUDIO LABOR SRL

Assistiamo sia la famiglia, sia l'assistente familiare con un servizio completo e professionale, aiutando le persone ad applicare correttamente la normativa di legge e contrattuale in vigore, cogliendo, dove il caso, i relativi benefici fiscali e contributivi.

ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA - TREDICESIMA- CUD - TFR - FERIE - ASPETTATIVA - CONTRIBUTI INPS

Il datore di lavoro domestico può trattenere dallo stipendio solo gli importi relativi alla quota di contribuzione spettante a lavoratore. Non essendo sostituto d’imposta non è  invece tenuto ad applicare le ritenute ai fini fiscali. Ha però l’obbligo di rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l’anno, che evidenzi l’ importo trattenuto quale contribuzione all’assicurazione generale obbligatoria. Tale dichiarazione potrà  essere utilizzata dal lavoratore per la denuncia fiscale dei propri redditi.

Chi si avvale delle prestazioni degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare,  può dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini dell'Irpef i contributi previdenziali obbligatori versati fino all'importo massimo di 1.549,37 euro

Per la Badante: il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa (si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro). Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

  • dal 1° al 10 aprile versamento per il 1° trimestre;
  • dal 1° al 10 luglio versamento per il 2° trimestre;
  • dal 1° al 10 ottobre versamento per il 3° trimestre;
  • dal 1° al 10 gennaio versamento per il 4° trimestre

  

 

 

 

Il Lavoro Domestico Irregolare

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, in ordine all'impiego di lavoratori domestici a nero, ha stabilito una serie di sanzioni, amministrative e civili.

Non si comunica l'assunzione o cessazione all'Inps (Legge 11 Novembre 1983, n. 683) Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'Inps l'assunzione e anche l'eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all'Inps, deve pagare una sanzione amministrativa al Centro per l'Impiego che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore.
Non si iscrive il lavoratore all'Inps (Legge 11 Novembre 1983, n. 683) Inviando la comunicazione all'INPS all'atto dell'assunzione, il lavoratore viene iscritto all'ente previdenziale. Se il datore di lavoro non invia la comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore non viene iscritto. In questo caso, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore "in nero", maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.
Non si pagano i contributi (Legge 11 Novembre 1983, n. 683) Nel caso di "lavoro nero" (lavoratore assunto senza Comunicazione e senza iscrizione all'Inps) la legge prevede che, per l'omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull'importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata di lavoro "in nero", il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.
Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all'Inps nei termini stabiliti.
Si pagano i contributi in ritardo (Legge 11 Novembre 1983, n. 683) Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l'applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull'importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell'evasione contributiva, sanzionata con un'aliquota del 30% in base annua sull'importo evaso nel trimestre. Il lavoratore non ha il permesso di soggiorno (Decreto Legislativo 286 del 1998) A queste sanzioni si aggiungerà l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.