REQUISITI D’ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETTARIO
Ai sensi del “nuovo” comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
a) ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella , in relazione all’attività esercitata in base al codice attività (limite compreso tra € 25.000 e 50.000 in luogo del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000). In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri.
La verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 va effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate anno per anno.
Quindi i nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore dall’ 1.1.2016 si applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d’imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d’imposta 2015.
Nella Circolare n. 10/E del 04 aprile 2016, l’Agenzia conferma che per il 2016 la verifica dei limiti ai fini dell’accesso / permanenza nel regime, per i soggetti già in attività nel 2015, va effettuato avendo riguardo già ai nuovi limiti. Ad esempio, nel caso in cui un professionista in regime forfetario nel 2015 abbia incassato compensi per € 18.000 (superiori al limite di € 15.000 in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto all’1.1.2016 va verificato il rispetto della soglia (aumentata ad € 30.000) dei compensi percepiti nell’anno precedente.
b) spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR.
c) costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. AI fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).
Sia in sede di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite dei beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, ancorché non detratta.
Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno. In caso di inizio dell’attività si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell’anno di inizio.
Ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre, per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata.
NUOVO REGIME PREVIDENZIALE INPS AGEVOLATO (OPZIONE) I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, hanno introdotto una misura agevolata in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti. I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990. La Legge di Stabilità interviene ora sul comma 77 sostituendolo integralmente. In virtù delle modifiche apportate si prevede che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dallo stesso DDL la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia: “ridotta del 35 per cento”.